RAEE Raggruppamento R3 – deroga ai limiti di stoccaggio TV

30 Marzo, 2022

Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE (R3)

Entrata in vigore la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto “Sostegni-ter”): “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

La legge di conversione stabilisce alcune misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE ed introduce una deroga di 12 mesi alle quantità massime di rifiuti da apparecchiature TV e monitor stoccabili presso i centri di raccolta comunali, i luoghi di raggruppamento della distribuzione e gli impianti di trattamento.

Per consentire la corretta raccolta e l’adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare dal 29 marzo sono state adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento 3.

Nello specifico:

  1. il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e il deposito presso i centri di raccolta, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;
  2. ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell’articolo 208del D.lgs. 152/2006 e del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), rispettando le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e quelle in materia di elaborazione dei piani di emergenza, è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80%, a condizione che questo limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La presente disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferme restando le quantità massime fissate dall’allegato 4 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Fonte: www.tuttoambiente.it

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