FAQs

Il D.Lgs. n.49/2014 è entrato in vigore il 12 aprile 2014, in sostituzione al D.Lgs. 151/2005. L’attuale Decreto Legislativo disciplina il sistema RAEE attivo dal 18 febbraio 2008.

Il decreto è finalizzato a stabilire misure e procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevedendo e riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE e relativi RAEE.

I Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), mediante i sistemi individuali oppure collettivi devono garantire il conseguimento degli obiettivi minimi di recupero e di riciclo fissati dalla Direttiva europea di riferimento, pari a:

  • 80% e 75%, per i grandi elettrodomestici e i distributori automatici
  • 75% e 65%, per le apparecchiature dell’I&CT e di consumo
  • 70% e 50%, per i piccoli elettrodomestici, gli apparecchi d’illuminazione, gli elettroutensili, i giocattoli, gli strumenti di monitoraggio e controllo
  • 80% per le sorgenti luminose

Fino al 31 dicembre 2015 la Direttiva UE fissa come obiettivo il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno.

Ai sensi dell’art. 4, lett. e) del D.Lgs. N. 49/2014, si definiscono:

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” o “RAEE”: “le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene”.

Fino al 14 agosto 2018, tutte le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti all’interno delle seguenti categorie:

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  10. Distributori automatici

Il Produttore, ossia la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
  3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Il Distributore (compresi i distributori al dettaglio), ossia la persona fisica o giuridica che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE.

L’obbligo da parte dei distributori al ritiro gratuito “uno contro uno” è disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014.

Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 49/2014, il Produttore appone sulle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE.

L’art.38 del D.Lgs. 49/2014 elenca le seguenti principali sanzioni amministrative per il Produttore che non provvede a:

  • Iscriversi al Registro Nazionale (www.registroaee.it): da 2.000 € a 20.000 €;
  • Organizzare il sistema di raccolta separata di RAEE: da 30.000 € a € 100.000 €;
  • Comunicare al Registro Nazionale i volumi di vendita: da 5.000 € a 20.000 €;
  • Fornire le informazioni sul sistema RAEE nelle istruzioni: da 2.000 € a 5.000 €;
  • Riportare sulle apparecchiature il simbolo “cassonetto barrato”: da 100 € a 500 € per ciascuna apparecchiatura;
  • Predisporre garanzia finanziaria per ogni nuova apparecchiatura immesse sul mercato: da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura.

Il Distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un RAEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 400, per ciascuna Apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Per maggiori informazioni, visita la sezione dedicata alle sanzioni

I produttori di apparecchiature domestiche devono ripartirsi, in proporzione alla loro quota di mercato, i costi effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti RAEE domestici, ovvero di tutti quei rifiuti che arrivano ai centri di raccolta comunali conferiti dagli utenti domestici.

Secondo il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 49/2014, i Produttori adempiono i propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea può, in deroga quanto disposto all’articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.

ERP Italia offre il servizio di Legale Rappresentante Autorizzato a tutti i produttori esteri che non hanno un proprio rappresentante legale in Italia, ottemperando a numerosi servizi, tra cui:

  • Iscrizione al registro AEE;
  • Fornitura delle informazioni previste all’Allegato X del D.Lgs. 49/2014 e relativo aggiornamento (dichiarazioni annuali di immesso sul mercato italiano);
  • Nel caso specifico dei produttori che si classificano quali venditori on-line (distance sellers) il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell’organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell’uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Legislativo 151/2005 prevede i seguenti soggetti istituzionali:

Il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel D.Lgs. 49/2014 e il corretto trattamento dei RAEE.

Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare sul mercato nazionale. A seguito dell’iscrizione viene rilasciato dal Registro un numero identificativo di iscrizione che deve essere riportato su tutti i documenti commerciali entro 30 giorni dal rilascio.

Il Centro di Coordinamento (CdC RAEE), ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato. Il consorzio è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e da due componenti nominati rispettivamente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico.

Il CdC RAEE, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi, ha il compito di coordinare i sistemi collettivi al fine di:

  • Garantire un servizio omogeneo di raccolta e di trattamento dei RAEE su tutto il territorio nazionale;
  • Assegnare in modo equo i RAEE generati dai Centri di Raccolta ai sistemi collettivi, affinché questi ultimi possano gestire la propria quota di gestione RAEE in condizioni operative analoghe;
  • Essere l’unico interlocutore per i Centri di Raccolta che avranno a disposizione un portale internet per la registrazione e per la raccolta delle richieste di ritiro oltre ad un call center dedicato;
  • Rappresentare i sistemi collettivi nei confronti di tutti gli interlocutori di riferimento (Ministero, Anci, Associazioni della Distribuzione).

Per maggiori informazioni visita il sito www.cdcraee.it

Il Comitato di Vigilanza e Controllo, un’istituzione prevista dal art.15 del Decreto Legislativo 151/05 le cui principali funzioni sono:

  • Predisporre e aggiornare il Registro nazionale sulla base delle comunicazioni delle Camere di Commercio;
  • Raccogliere i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziare che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale;
  • Calcolare le rispettive quote di mercato dei produttori;
  • Programmare e disporre ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni richieste;
  • Vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l’identificativo del produttore ed il simbolo di cui all’Allegato IX (..);
  • Assicurare il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto legislativo.

Il Comitato di indirizzo, che svolge il compito di supporto del Comitato di Vigilanza e Controllo:

  • Monitora l’operatività, la funzionalità logistica e l’economicità del sistema di gestione dei RAEE;
  • Funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
  • Svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie (…);
  • Trasmette annualmente al Ministero dell’Ambiente una relazione sull’andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE.

Dal 2009, con l’emanazione del Decreto Legislativo 188/08, che recepisce la Direttiva Europea no. 1006/66, una normativa analoga a quella dei RAEE si applica anche a tutte le tipologie di Rifiuti da Pile e Accumulatori, portatili, per autoveicoli e industriali.

La Direttiva UE sulle pile obbliga i produttori di pile a finanziare la raccolta e il riciclaggio delle pile esauste.

I produttori devono utilizzare un sistema collettivo per gestire il riciclo delle batterie. Tutti i sistemi sono registrati presso le autorità di competenza nel loro Stato membro.

Il termine “Produttore di pile” si estende oltre i semplici produttori di pile per includere qualsiasi azienda che importa batterie o prodotti che le contengono. Anche i rivenditori che importano batterie del loro stesso marchio o prodotti contenenti batterie vengono classificati come produttori di pile.

Tutti i produttori devono aderire ad un sistema collettivo al fine di contribuire al finanziamento del riciclo e recupero dei propri prodotti immessi nel mercato nazionale.

I sistemi collettivi si accordano per prelevare le pile dai punti di raccolta autorizzati, quali i negozi o i centri di raccolta locali, spesso avvalendosi di giri di raccolta già in essere, al fine di ridurre al minimo i costi e le emissioni di CO2.

Se le batterie vengono smaltite insieme ai rifiuti domestici, il costo della raccolta e dello smaltimento è a carico delle autorità locali. Le discariche rappresentano un metodo di smaltimento sempre più costoso, perché tendono a saturarsi e le relative tasse aumentano. Il riciclo consente di spostare il costo dello smaltimento ai produttori di pile. I produttori hanno l’obbligo di raccogliere e trattare le batterie proporzionalmente al numero di batterie vendute ogni anno. La legge ha stabilito un obiettivo del 45% entro la fine del 2016.

La Direttiva si applica ai produttori e ai rivenditori di pile. Non esiste alcun obbligo legale per le autorità locali in base ai termini di questa Direttiva, ma la maggior parte è propensa a raccogliere i rifiuti di pile presso i propri centri di riciclo una volta avviato il programma di riciclo nazionale. I sistemi collettivi si occuperanno quindi di prelevare gratuitamente le batterie da questi centri e di suddividerle e trattarle. Non vi saranno costi a carico delle autorità locali né effetti sulle imposte comunali, dato che i produttori di pile finanzieranno questo servizio.

I consumatori potranno portare le loro pile esauste a qualsiasi punto di raccolta, come i centri di riciclo locali o i negozi che vendono batterie. Inoltre, le pile esauste saranno raccolte anche presso i posti di lavoro, le biblioteche e le scuole.

I rivenditori di batterie dovranno raccogliere le batterie se ne vendono più di 32 kg l’anno (una confezione da quattro pile AA al giorno). I rivenditori sono tenuti a raccogliere le pile di tipo simile a quello da loro fornito, anche se la persona che le deposita non acquista una pila nuova. I sistemi collettivi doteranno i negozi di appositi contenitori che ritireranno gratuitamente una volta pieni.

Il riciclo delle pile fa bene all’ambiente. La maggior parte delle batterie contiene metalli tossici (come il nichel, il cadmio o il mercurio) che causano inquinamento se finiscono in discarica o negli inceneritori. Il riciclo delle pile consente inoltre di riutilizzare metalli preziosi e di risparmiare energia riducendo l’esigenza di materie prime.

Le pile e gli accumulatori portatili raccolti in ambito urbano possono essere classificati con due codici EER (Elenco Europeo del Rifiuto, EER)

20.01.34 – Codice EER non pericoloso

20.01.33* – Codice EER pericoloso

Ad oggi, la pericolosità relativa al EER 20.01.33* è data dalla presenza, nel mix di pile e accumulatori portatili raccolti di:

  • Accumulatori portatili al piombo (contenuti in vecchi trapani, allarmi, sistemi di apertura di emergenza, piccoli accumulatori di UPS….)
  • Accumulatori portatili al nichel-cadmio (contenuti in vecchi elettroutensili, luci di emergenza, etc…).
  • Batterie al mercurio.

Se un Distributore non può garantire che nel mix da lui raccolto sia da escludersi al 100% la presenza delle tipologie di pile e accumulatori di cui sopra, in accordo alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali circa la corretta procedura di attribuzione del codice EER di un rifiuto, si ritiene che sia prudenziale assegnare al mix di pile raccolto dai distributori il EER 20.01.33*.

Ricordiamo comunque che l’attribuzione del codice EER è una precisa responsabilità del detentore/produttore del rifiuto.

Il Distributore, in quanto detentore del rifiuto, è certamente libero di attribuire (sotto propria responsabilità) anche il EER 20.01.34 ma in questo caso il trasportatore, o indirettamente il Sistema Collettivo, ha la facoltà di richiedere al distributore  idonea documentazione a supporto della sua scelta (analisi del rifiuto, scheda di caratterizzazione, etc…).

Sì. Si possono riciclare tutte le pile, sia usa e getta sia ricaricabili. Le uniche batterie esenti da questa Direttiva sono quelle utilizzate nelle apparecchiature legate agli interessi di sicurezza nazionale, alle armi, alle munizioni e al materiale bellico.

Una tonnellata è composta da circa 43.500 pile alcaline AA.

Le due principali tipologie di Moduli Fotovoltaici (basati sul silicio e non) disponibili oggi sul mercato europeo possono essere quasi completamente riciclati.

La tecnologia per il trattamento dei Moduli Fotovoltaici compie rapidi passi avanti, permettendo così un tasso di recupero più elevato.

I moduli al silicio vengono sottoposti a una fase di smontaggio che li spoglia manualmente della struttura in alluminio, e poi a una fase di frantumazione, utile al recupero di altri componenti, tra cui soprattutto il vetro ma anche materiali ferrosi, non ferrosi e semiconduttori. Gli altri tipi di moduli richiedono processi diversi, tra cui bagni chimici che separano i materiali semiconduttori.

I produttori di Moduli Fotovoltaici possono delegare a un sistema collettivo tutte le incombenze derivate e imposte dalla normativa RAEE riguardante l’organizzazione della gestione dei prodotti a fine vita e, con esso, gli obblighi di responsabilità del produttore.

ERP Italia offre servizi completi per la conformità dei produttori di pannelli fotovoltaici e gestisce i prodotti a fine vita dei suoi membri. Questi servizi includono la registrazione del Produttore e del prodotto, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di RAEE e batterie esauste in impianti certificati, nonché tutte le dichiarazioni necessarie e un’ampia gamma di altri servizi.

La modifica della direttiva europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2014, ha introdotto l’obbligo di riciclo dei Moduli Fotovoltaici a livello europeo (direttiva 2012/19/UE). La nuova normativa estende il suo campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, che rientrano così a tutti gli effetti tra le responsabilità del produttore. Adesso, quindi, i produttori sono tenuti a finanziare la raccolta e il trattamento adeguati dei FV esausti.

Prima di tale emendamento e solo a livello nazionale, i decreti interministeriali italiani del 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) stabiliscono che, per impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2012, il Produttore dei moduli fotovoltaici deve aderire a un Sistema/Consorzio che ne garantisca il riciclo a fine vita.

I produttori di Moduli Fotovoltaici sono ora giuridicamente tenuti a recuperarli e riciclarli.

I loro obblighi includono la raccolta e il riciclo adeguati ed eco-compatibili, la registrazione del produttore e del prodotto presso le autorità nazionali, la comunicazione dei volumi di vendita e il finanziamento dell’intero processo di gestione dei rifiuti.

La responsabilità del produttore è stata estesa ai pannelli fotovoltaici con effetto immediato. Il decreto legislativo italiano 49/2014 è entrato in vigore il 12 aprile 2014.

Il decreto del 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e quello del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) sono entrati in vigore nel 2013.

La responsabilità del produttore viene applicata non solo ai moduli fotovoltaici ma anche a tutti gli altri componenti dell’impianto fotovoltaico, come ad esempio inverter e batterie. Tuttavia, secondo la definizione di AEE*, i pannelli solari termici non sono inclusi.

Secondo quanto stabilito dal IV e dal V Conto Energia, i moduli FV interessati sono quelli installati a partire dal 1° luglio 2012.

*Le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, e apparecchiature per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tali correnti e campi.

La nuova normativa concerne tutti i “Produttori” di pannelli fotovoltaici.

Secondo l’emendamento, il termine “Produttori” include i fabbricanti, i distributori, i rivenditori, gli importatori e i venditori a distanza/on-line che hanno immesso il prodotto sul mercato italiano.

Si intende la possibilità, per i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati nei Conti Energia, di prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e riciclo, nel trust di un Sistema Collettivo riconosciuto mediante la partecipazione allo stesso, in alternativa al processo di trattenimento delle quote attuato dal GSE.

L’Opzione può essere esercitata esclusivamente dal Soggetto Responsabile dell’impianto, non dal Produttore dei pannelli fotovoltaici o dall’Installatore

e riguarda i moduli installati su impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti cd. “Conti Energia”, di seguito elencati:

  • I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
  • II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);
  • III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
  • IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011);
  • V Conto Energia (DM 5 luglio 2012);

Tuttavia, i moduli immessi sul mercato dopo il 2 febbraio 2016 e installati su impianti incentivati attraverso uno dei Conti Energia per operazioni di sostituzione o revamping, non sono soggetti al meccanismo di trattenimento o al versamento della garanzia finanziaria nel Sistema Collettivo poiché i Produttori e Importatori dei pannelli fotovoltaici hanno già versato per questi moduli l’eco-contributo RAEE che assolve alle medesime 1finalità della garanzia finanziaria. Questi moduli sono quindi già coperti e non necessitano di ulteriori meccanismi di garanzia.

No in quanto questa possibilità deve essere esercitata dal titolare dell’impianto e non dal Produttore dei pannelli fotovoltaici. Qualora si decidesse di attivarla si diventerebbe partecipanti al Consorzio, ma non Consorziati.

Per “Soggetto Responsabile” si intende il Soggetto Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fotovoltaico che ha richiesto e ottenuto le tariffe incentivanti ai sensi del D.Lgs. 387/2003, e successivi Decreti e Delibere attuative, nonché degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 49/2014 per la gestione dei pannelli fotovoltaici incentivati giunti a fine vita.
Per “Consorziato” si intende il Produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, tra cui rientrano i pannelli fotovoltaici, che, in base al Principio della Responsabilità Estesa del Produttore, è tenuto al finanziamento del sistema di recupero e riciclo dei prodotti immessi sul mercato e che in base al D.Lgs. 49/2014, adempie i propri obblighi mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

Per gli impianti entrati in esercizio dal 2005 al 2010 (quote in corso di trattenimento o processo in fase d’avvio): possibilità di esercitare l’Opzione entro il 30 giugno 2024.

Per gli impianti entrati in esercizio dal 2011 (quote da trattenere): possibilità di esercitare l’Opzione entro l’ultimo trimestre del quattordicesimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Per gli impianti entrati in esercizio dal 2006 al 2013 (quote in corso di trattenimento o processo in fase d’avvio): possibilità di esercitare l’Opzione entro il 30 giugno 2024.

Per gli impianti entrati in esercizio dal 2014 (quote da trattenere): possibilità di esercitare l’Opzione entro l’ultimo trimestre del decimo anno dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Trattenuta applicata dal GSE:

  • Importi trattenuti dal GSE una tantum in caso di impianti domestici o in 10 anni in caso di impianti professionali.
  • Il Soggetto Responsabile non deve comunicare nulla al GSE.
  • Gestione del fine vita a cura del Soggetto Responsabile che potrà scegliere qualsiasi operatore autorizzato (o avvalersi del servizio «1 contro 1» del Produttore, ove applicabile secondo normativa RAEE, in caso di sostituzione).
  • Invio della documentazione al GSE attestante la corretta gestione del fine vita dei pannelli PV per il recupero delle trattenute (attenzione alla documentazione da presentare per i nuovi moduli in caso di revamping). Viene restituita solamente la quota capitaria (nessuna rivalutazione finanziaria).
  • La trattenuta del GSE è pari al doppio rispetto a quella da versare nel Trust del Sistema Collettivo.

Partecipazione Consorzio:

  • Importi da versare al Consorzio una tantum o al massimo in 5 anni e gestiti nel Trust del Consorzio.
  • Il Soggetto Responsabile deve comunicarlo al GSE.
  • Gestione del fine vita a cura del Consorzio nei limiti del Contratto stipulato.
  • Nessun invio al GSE della documentazione attestante la corretta gestione del fine vita dei pannelli garantiti nel Consorzio (ma attenzione alla documentazione da presentare per i nuovi moduli in caso di revamping).
  • Nessuna trattenuta sugli incentivi da parte del GSE.
  • Versamento nel trust del Sistema Collettivo di una quota pari alla metà della quota trattenuta dal GSE.
  • Gestione dell’eventuale residuo della garanzia finanziaria versata in accordo alle clausole contrattuali definite con il Sistema Collettivo.

Trattenuta GSE, o Partecipazione Consorzio:

  • Riguarda solo i pannelli PV in Conto Energia (no pannelli PV che beneficiano di altre forme di incentivo).
  • Non riguarda i nuovi moduli immessi sul mercato dopo il 2 febbraio 2016 anche se oggetto di progetti di revamping su impianti in Conto Energia.
  • È di esclusiva pertinenza del Soggetto Responsabile.
  • L’importo è definito dal GSE che applica una trattenuta pari al doppio di quella che il Soggetto Responsabile, in alternativa, può scegliere di versare nel Trust del Sistema Collettivo.

Contributo RAEE:

  • Riguarda tutti i nuovi pannelli PV immessi sul mercato dal Febbraio 2016 (Collegato Ambientale) nonché inverter e altre AEE (oltre allo specifico contributo per le batterie).
  • Non è collegato ad alcuna forma di incentivazione.
  • È di esclusiva pertinenza del Produttore come definito nel Decreto RAEE (d.lgs. 49/2014).
  • L’importo è determinato da ciascun Consorzio. Rima l’obbligo di accantonamento nel Trust per il Sistema Collettivo.

Pannello domestico (installato in impianti con potenza < 10 kW): il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell’anno, a favore del Soggetto Responsabile, relativa al quindicesimo anno di incentivazione.

Pannello professionale (installato in impianti con potenza ≥ 10 kW): il GSE trattiene la quota, a partire dall’undicesimo anno e per dieci anni, a valere sulla prima erogazione dell’anno a favore del Soggetto Responsabile.

Se si decide di attivare l la prestazione della garanzia finanziaria tramite un Consorzio, l’importo definito dal GSE può essere versato una tantum o in modo rateale per un massimo di 5 anni.

Il Trust è un fondo in cui vengono depositati gli importi versati al Consorzio a copertura della gestione del fine vita del modulo fotovoltaico. Il patrimonio del Trust è separato da quello del Consorzio e non è aggredibile per nessun motivo.

L’organo di controllo esiste e si chiama Guardiano del trust.

Il Trustee (gestore) è un primario operatore bancario mondiale.

Partecipare al Consorzio ERP Italia offre una serie di vantaggi in termini di sostenibilità ambientale ed economica: 

  • Condivisione trasparente con il Soggetto Responsabile dei costi operativi di gestione (logistica/riciclo), scelta di operatori di logistica e trattamento competitivi che garantiscano elevati standard qualitativi.
  • Trust del Consorzio: un fondo di scopo in cui vengono depositati gli importi versati al Consorzio a copertura della gestione del fine vita del modulo fotovoltaico. Il nostro Trust è gestito presso un primario istituto di credito (Unicredit) e rispetta tutte le caratteristiche del Disciplinare Tecnico GSE del 2012 (legge applicabile, figure di controllo, etc.). Le linee di investimento scelte sono, in primis, a tutela del capitale versato.
  • Conto economico complessivo dell’operazione e restituzione dell’eventuale residuo al Soggetto Responsabile.
  • Scelta di un partner solido e appartenente ad un Gruppo Internazionale.
  • Garanzia di una gestione finanziariamente solida in cui i contributi vengono versati al 100% in investimenti tutelanti per il capitale.

L’Open Scope è entrato in vigore a partire dal 15 agosto 2018.

Non tutte le AEE rientrano nell’ambito di applicazione, dato che deve essere salvaguardato l’insieme di esclusioni previsto dalla Direttiva e dal D.Lgs. 49/2014.

La Direttiva e il D.Lgs. 49/2014 si applicano solo ai prodotti finiti e NON ai componenti, a meno che i componenti non abbiano una funzione indipendente.

  1. Apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
  2. Apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
  3. Lampade a incandescenza;
  4. Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  5. Utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  6. Impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
  7. Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  8. Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  9. Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
  10. Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

Per “funzione diretta” si intende ogni funzione di un componente o di un prodotto finito che adempie all’uso previsto dal produttore nelle istruzioni d’uso per un utilizzatore finale. Questa funzione deve essere disponibile senza ulteriori adat­tamenti o connessioni diversi da quelli semplici che possono essere effettuati da chiunque.