Sanzioni Distributori di AEE, Pile e Accumulatori

Sanzioni a carico dei Distributori di AEE

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 49/2014 per Distributore di AEE si intende: “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento rende disponibile sul mercato un’AEE“.

Il Distributore al dettaglio è: ”persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale”.

Consulta la brochure informativa per scoprire quali sono gli obblighi in capo al Distributore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

In base alla normativa vigente, il Distributore che:

  • nell’ipotesi di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’AEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso (art. 38 D.Lgs. 49/14);
  • non rispetta le indicazioni relative all’attività di gestione dei rifiuti, è punito con le sanzioni indicate all’art. 256 – attività di gestione di rifiuti non autorizzata del D. Lgs. 152/2006;
  • non rispetta gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, è punito con le sanzioni previste all’art. 258 – violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari del D. Lgs. 152/2006.

Secondo quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 49/14, “i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all’obbligo di ritiro gratuito dell’apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell’articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro:

a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l’utilizzatore finale può’ conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;

b) le modalità’ di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza da’ diritto alla richiesta dell’integrale restituzione della somma pagata.

Sanzioni a carico dei Distributori di Pile

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 188/08, per Distributore di Pile si intende: ”qualsiasi persona (anche giuridica) che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile ed accumulatori ad un utilizzatore finale“.

Consulta la brochure informativa per scoprire quali sono gli obblighi in capo al Distributore di Pile ed Accumulatori.

In base al D. Lgs. 188/08, il Distributore che:

  • salvo che il fatto costituisca reato, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso;
  • non fornisce le informazioni di cui all’articolo 24, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.