Rappresentante autorizzato

I produttori di cui all’art. 4 del d.lgs. 49/2014, devono essere stabiliti in Italia; se stabiliti in altro Paese UE possono iscriversi al Registro mediante un rappresentante autorizzato. Se stabiliti in Paesi terzi non possono operare sul mercato nazionale, assumendo in tal caso il ruolo di produttore, a tutti gli effetti, l’importatore stabilito in Italia (n. 3). L’art. 30, comma 1, d.lgs. 49/2014 prevede in particolare che il produttore estero possa «designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo». Soltanto i produttori che immettono direttamente sul mercato mediante tecniche di vendita a distanza, possono iscriversi al Registro personalmente oppure tramite un rappresentante autorizzato, anche laddove stabiliti in un Paese terzo. Nonostante il dato letterale della norma italiana, così come quello della norma europea, portino a ritenere precluso ai produttori stabiliti in Paesi terzi di iscriversi al Registro tramite un rappresentante autorizzato, gli indirizzi interpretativi della Commissione europea prevedono invece tale possibilità ed anzi in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia, è preclusa l’iscrizione di imprese stabilite in Paesi terzi al Registro se non attraverso un “rappresentante autorizzato”.