FAQs

Il D.Lgs. n.49/2014 è entrato in vigore il 12 aprile 2014, in sostituzione al D.Lgs. 151/2005. L’attuale Decreto Legislativo disciplina il sistema RAEE attivo dal 18 febbraio 2008.

Il decreto è finalizzato a stabilire misure e procedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevedendo e riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE e relativi RAEE.

I Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), mediante i sistemi individuali oppure collettivi devono garantire il conseguimento degli obiettivi minimi di recupero e di riciclo fissati dalla Direttiva europea di riferimento, pari a:

  • 80% e 75%, per i grandi elettrodomestici e i distributori automatici
  • 75% e 65%, per le apparecchiature dell’I&CT e di consumo
  • 70% e 50%, per i piccoli elettrodomestici, gli apparecchi d’illuminazione, gli elettroutensili, i giocattoli, gli strumenti di monitoraggio e controllo
  • 80% per le sorgenti luminose

Fino al 31 dicembre 2015 la Direttiva UE fissa come obiettivo il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno.

Ai sensi dell’art. 4, lett. e) del D.Lgs. N. 49/2014, si definiscono:

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” o “RAEE”: “le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene”.

Fino al 14 agosto 2018, tutte le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti all’interno delle seguenti categorie:

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  10. Distributori automatici

Il Produttore, ossia la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
  3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Il Distributore (compresi i distributori al dettaglio), ossia la persona fisica o giuridica che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE.

L’obbligo da parte dei distributori al ritiro gratuito “uno contro uno” è disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 49/2014.

Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 49/2014, il Produttore appone sulle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE.

L’art.38 del D.Lgs. 49/2014 elenca le seguenti principali sanzioni amministrative per il Produttore che non provvede a:

  • Iscriversi al Registro Nazionale (www.registroaee.it): da 2.000 € a 20.000 €;
  • Organizzare il sistema di raccolta separata di RAEE: da 30.000 € a € 100.000 €;
  • Comunicare al Registro Nazionale i volumi di vendita: da 5.000 € a 20.000 €;
  • Fornire le informazioni sul sistema RAEE nelle istruzioni: da 2.000 € a 5.000 €;
  • Riportare sulle apparecchiature il simbolo “cassonetto barrato”: da 100 € a 500 € per ciascuna apparecchiatura;
  • Predisporre garanzia finanziaria per ogni nuova apparecchiatura immesse sul mercato: da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura.

Il Distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un RAEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 400, per ciascuna Apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Per maggiori informazioni, visita la sezione dedicata alle sanzioni

I produttori di apparecchiature domestiche devono ripartirsi, in proporzione alla loro quota di mercato, i costi effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti RAEE domestici, ovvero di tutti quei rifiuti che arrivano ai centri di raccolta comunali conferiti dagli utenti domestici.

Secondo il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 49/2014, i Produttori adempiono i propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea può, in deroga quanto disposto all’articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.

ERP Italia offre il servizio di Legale Rappresentante Autorizzato a tutti i produttori esteri che non hanno un proprio rappresentante legale in Italia, ottemperando a numerosi servizi, tra cui:

  • Iscrizione al registro AEE;
  • Fornitura delle informazioni previste all’Allegato X del D.Lgs. 49/2014 e relativo aggiornamento (dichiarazioni annuali di immesso sul mercato italiano);
  • Nel caso specifico dei produttori che si classificano quali venditori on-line (distance sellers) il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell’organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell’uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Legislativo 151/2005 prevede i seguenti soggetti istituzionali:

Il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel D.Lgs. 49/2014 e il corretto trattamento dei RAEE.

Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare sul mercato nazionale. A seguito dell’iscrizione viene rilasciato dal Registro un numero identificativo di iscrizione che deve essere riportato su tutti i documenti commerciali entro 30 giorni dal rilascio.

Il Centro di Coordinamento (CdC RAEE), ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato. Il consorzio è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e da due componenti nominati rispettivamente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico.

Il CdC RAEE, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi, ha il compito di coordinare i sistemi collettivi al fine di:

  • Garantire un servizio omogeneo di raccolta e di trattamento dei RAEE su tutto il territorio nazionale;
  • Assegnare in modo equo i RAEE generati dai Centri di Raccolta ai sistemi collettivi, affinché questi ultimi possano gestire la propria quota di gestione RAEE in condizioni operative analoghe;
  • Essere l’unico interlocutore per i Centri di Raccolta che avranno a disposizione un portale internet per la registrazione e per la raccolta delle richieste di ritiro oltre ad un call center dedicato;
  • Rappresentare i sistemi collettivi nei confronti di tutti gli interlocutori di riferimento (Ministero, Anci, Associazioni della Distribuzione).

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