Produttore -Importatore
Chi è il Produttore e Importatore di AEE?
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 49/2014 per Produttore di AEE si intende:
«la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005 n 206 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
- è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1;
- è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
- è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici».
Il Produttore può coincidere con il Distributore e l’Importatore.
Chi è il Produttore e Importatore di Pile ed Accumulatori?
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 188/2008 per Produttore-Importatore di Pile e Accumulatori si intende:
«chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza».
Normativa
In Italia, le normative di riferimento sono:
- D.Lgs. 49/2014 per quanto riguarda le AEE e i RAEE
- D.Lgs. 188/2008 per quanto riguarda le Pile e Accumulatori e ai Rifiuti di Pile e Accumulatori
I Decreti recepiscono rispettivamente la Direttiva Europea 2012/19/EU e la Direttiva 2006/66/CE.
Attualmente sono stati modificati dal D.Lgs. 118/2020, che recepisce la Direttiva Europea 2018/849, presente nel Pacchetto Economia Circolare, le cui finalità rafforzano il principio della Responsabilità Estesa del Produttore del bene EPR.
Scopri di più nella sezione dedicata
Apparecchi per il Raffreddamento
Questo tipo di prodotti RAEE include frigoriferi, congelatori e qualsiasi apparecchio dotato di dispositivi di refrigerazione, come i refrigeratori d’acqua. Alcuni apparecchi contengono anche gas refrigeranti classificati come ODS (sostanze dannose per l’ozono) quali i clorofluorocarburi (CFC), gli idrofluorocarburi (HFC) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC) ora vietati.
Questi gas vengono catturati e trattati negli impianti di recupero degli ODS. La decontaminazione degli apparecchi di raffreddamento implica una serie di processi: i compressori vengono decontaminati per recuperare ODS e oli; la schiuma isolante viene trattata per il recupero degli ODS; i metalli vengono recuperati e rivenduti e la plastica può essere riutilizzata per nuovi prodotti. Gli ODS e gli oli recuperati vengono distrutti tramite uno speciale processo di trattamento.
Scopri il ciclo del riciclo frigoriferi, congelatori e refrigeratori d’acqua.
Riciclo dei processi in corso
1. Decontaminazione
2. Frantumazione
3. Separazione