Dizionario ambientale
- Pile ed Accumulatori
- Concetti generali
- Organismi ed Enti del Riciclo
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE
- Normative
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
1 contro 0
l’utilizzatore può richiedere il ritiro della vecchia apparecchiatura senza obbligo di acquistarne una nuova.
1 contro 1
l’utilizzatore può, a fronte dell’acquisto di una nuova apparecchiatura, richiedere il ritiro della vecchia.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (in sigla AEE)
sono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
Batteria al litio
batteria contenente litio nei materiali attivi la cui reazione genera energia elettrica.
Batterie o Accumulatori per veicoli
le batterie o gli accumulatori utilizzati per l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione.
Business to business (in sigla B2B)
RAEE provenienti da nuclei professionali.
Business to consumer (in sigla B2C)
RAEE provenienti da nuclei domestici.
Centri di raccolta RAEE
luogo fisico presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE.
Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (in sigla CDCNPA)
organismo italiano che si occupa di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi, garantendo condizioni operative uniformi, al fine di aumentare le percentuali di raccolta e riciclo dei rifiuti di pile e accumulatori e di definire le modalità con le quali vengono stabiliti e ripartiti i finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclo approvati dal Comitato di Vigilanza e Controllo.
Centro di Coordinamento RAEE (in sigla CDCRAEE)
organismo italiano che si occupa di ottimizzare le attività di ritiro e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con lo scopo di incrementare la raccolta di questa tipologia di rifiuti su tutto il territorio nazionale e di raggiungere gli obiettivi di raccolta stabiliti dall’Unione Europea per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana.

Comitato di vigilanza e controllo RAEE, Pile e Accumulatori
Organismo, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si occupa di:
- predisporre ed aggiornare il Registro nazionale, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio,
- raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale,
- calcolare, sulla base dei dati comunicati, le rispettive quote di mercato dei produttori,
- programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni e, su campione, sulle comunicazioni previste, vigilare affinché’ le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l’identificativo del produttore ed il simbolo di cui all’Allegato IX ed affinché’ i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformità alle disposizioni,
- assicurare il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto legislativo,
- fungere da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di Coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l’applicabilità o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV,
- favorire l’adozione di iniziative finalizzate a garantire l’uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti,
- fornire al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all’articolo 31, comma 2. 2.
Consorzio RAEE
Il consorzio RAEE ha personalità giuridica di diritto privato e non ha fine di lucro; si occupa della gestione, della raccolta e del trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), secondo un approccio basato sulla protezione dell’ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature.
Decreto Legislativo 116/2020
Decreto Legislativo che modifica il Codice ambientale per Rifiuti ed imballaggi.
Decreto Legislativo 118/2020
Decreto Legislativo che modifica il D.Lgs. 188/2008 relativamente ai Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA) e il D.Lgs. 49/2014 per quanto riguarda i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Decreto Legislativo 119/2020
Decreto Legislativo relativo ai veicoli fuori uso.
Decreto Legislativo 188/2008
Decreto Legislativo con il quale la normativa italiana ha recepito la Direttiva Europea riguardante i Rifiuti di Pile e Accumulatori e le cui finalità rafforzano il principio della Responsabilità Estesa del Produttore del bene (EPR).
Decreto Legislativo 49/2014
Decreto Legislativo con il quale la normativa italiana ha recepito la Direttiva Europea riguardante i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e le cui finalità rafforzano il principio della Responsabilità Estesa del Produttore del bene (EPR).
Detentore
ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006, è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.
Direttiva RAEE
Direttiva Europea 2012/19/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 49/2014, che riguarda le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e si basa sul principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) che sancisce l’obbligo per i produttori ed i distributori di finanziare il sistema di recupero e riciclo dei prodotti immessi sul mercato. Questa normativa ha come obiettivo la prevenzione e la riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE e dalla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE.
Distributore AEE
persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE.
Distributore Pile e Accumulatori
qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.
Distributore al dettaglio AEE
una persona fisica o giuridica che rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale.
Eco contributo RAEE o visible fee
importo che il produttore aggiunge al prezzo di vendita di ogni AEE e che serve a finanziare la gestione del fine vita dell’apparecchiatura, attuando concretamente il Principio della Responsabilità Estesa del Produttore.
Economia circolare – circular economy
modello che si pone come obiettivo riutilizzare le risorse il più a lungo possibile massimizzandone il valore ed evitando sprechi; una volta che un prodotto giunge a fine vita, i materiali ancora utili, vengono recuperati e riutilizzati. Si tratta di un modello opposto all’economia definita “lineare”, caratterizzata dalla fase di produzione, utilizzo e smaltimento.
Frazione derivata
la massa dei rifiuti di batterie ottenuta dal riciclaggio, derivante da frazioni iniziali e convertita in materiali, sostanze o prodotti da utilizzare per il loro scopo originario o per altre finalità, a esclusione della costruzione di discariche, delle operazioni di riempimento, del ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili e del recupero di energia; le frazioni derivate comprendono:
— la massa degli involucri convertiti e delle parti esterne;
— la massa della plastica convertita;
— la massa delle scorie convertite, unicamente ai fini del calcolo dell’efficienza di riciclaggio. Metalli come il litio, contenuti nelle scorie, non sono considerati ai fini del calcolo del tasso di recupero dei materiali;
quando la generazione della frazione derivata corrispondente alla frazione iniziale nell’anno civile x avviene nell’arco di due o tre anni civili, la frazione derivata è calcolata come se fosse generata nell’anno civile x utilizzando efficienze note dei processi di riciclaggio che hanno luogo negli anni civili x + 1 e x + 2, a seconda dei casi;
Frazione iniziale
la massa, esclusa l’acqua, dei rifiuti di batterie preparati per il riciclaggio e immessi nel processo di riciclaggio dei rifiuti di batterie per anno civile, misurata in tonnellate; le frazioni iniziali comprendono la massa dei rifiuti di componenti delle batterie smantellati durante le operazioni di preparazione per il riciclaggio, comprendenti lo stoccaggio, la cernita, lo scarico, la decontaminazione e lo smantellamento dei rifiuti di batterie, indipendentemente dal fatto che tutte o solo alcune di tali operazioni siano effettuate, anche laddove detti componenti siano immessi in processi di riciclaggio diversi da quello del riciclaggio di rifiuti di batterie.
Le frazioni iniziali per il calcolo dell’efficienza di riciclaggio comprendono:
— la massa secca di fluidi e acidi a base acquosa, ossia la massa del soluto;
— la massa dei rifiuti degli involucri di batterie;
— i cavi che costituiscono parte integrante della batteria messa a disposizione sul mercato e che sono necessari al suo funzionamento, a esclusione dei cavi necessari per collegare la batteria all’apparecchiatura finale;
— qualsiasi parte esterna inclusa nella batteria messa a disposizione sul mercato, come schermi e schede a circuiti stampati;
— i rifiuti di moduli ed elementi scartati dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per operazioni di cambio di destinazione e destinati al riciclaggio;
— rifiuti di fabbricazione di batterie, quando si presentano nella forma di rifiuti di elementi, moduli o pacchi.
Le frazioni iniziali per il calcolo del tasso di recupero dei materiali per cobalto, rame, litio e nichel comprendono la massa di detti materiali derivanti dal riciclaggio di rifiuti di materiali anodici e catodici attivi, collettori di corrente e sali elettrolitici. Le frazioni iniziali per il calcolo del tasso di recupero dei materiali per il piombo comprendono la massa di qualsiasi rifiuto di componenti di batterie al piombo-acido.
Frazione intermedia
la massa dei rifiuti di batterie che non è né una frazione iniziale né una frazione derivata e che è destinata a una o più fasi successive del riciclaggio dei rifiuti di batterie; le fasi successive hanno lo scopo di convertire la frazione intermedia in una o più frazioni derivate.
Gestore Servizi Energetici
Società individuata dallo Stato italiano per perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Immissione sul mercato
la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all’interno del territorio della comunità, compresa l’importazione nel territorio doganale della comunità.
Impianto trattamento RAEE
azienda autorizzata al recupero ed al riciclo dei RAEE secondo un trattamento specifico in base alle caratteristiche del RAEE; svolge attività di stoccaggio e/o trattamento per il riciclaggio, recupero e valorizzazione dei materiali.
Impurità
costituenti indesiderati o non obiettivo che pregiudicano il riciclaggio e non sono stati aggiunti intenzionalmente. Le impurità nelle frazioni iniziali possono essere il risultato di un errore nella cernita. Le impurità nelle frazioni derivate possono essere il risultato di reazioni secondarie o incomplete durante il riciclaggio e sono presenti in dette frazioni pur non essendo previste dal riciclatore.
Le impurità presenti nelle frazioni iniziali costituiscono parte della loro massa. Le impurità derivanti da reazioni (ad esempio sostanze chimiche) non sono considerate parte della massa delle frazioni derivate.
Luoghi di raggruppamento RAEE
deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori.
Massa nera
frazione del catodo o miscela di materiali catodici ed anodici generata mediante il trattamento (termo-)meccanico di qualsiasi frazione iniziale.
Il recupero dei metalli in essa contenuti richiede, ai fini del calcolo del recupero dei materiali, che si tenga conto di un’ulteriore trasformazione. La massa nera rappresenta dunque una frazione intermedia e non può essere considerata una frazione derivata.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Organo del Governo Italiano che si occupa di sviluppare ed attuare la politica ambientale.
Nuovo Pacchetto Economia Circolare
Decreti che recepiscono le tre Direttive Europee 2018/849, Dir. 2018/850, Dir. 2018/851.
Open Scope
il Decreto Lgs. 49/2014, a partire dal 15 agosto 2018, ha previsto l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa RAEE che impone ai produttori, agli importatori e a coloro che vendono con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di organizzare e finanziare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti (RAEE) che derivano dai prodotti immessi sul mercato.
Operatori economici
i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento.
Pannello fotovoltaico domestico
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto 49/14 , è il “pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW”.
Pannello fotovoltaico professionale
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto 49/14, è il “pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW”.
Pila o Accumulatore
una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili).
Pila portatile alcalino-manganese
pile utilizzate per fornire energia ad apparecchi che consumano un elevato quantitativo di corrente.
Pila portatile litio
pile impiegate nell’alimentazione di apparecchi tecnologicamente avanzati, vista la durata prolungata.
Pila portatile ossido d’argento
riconoscibili dalla loro particolare forma a bottone.
Pila portatile zinco-aria
pile utilizzate all’interno di dispositivi specifici, come apparecchi acustici e pacemaker.
Pila portatile zinco-carbone
pile destinate ad essere utilizzate in piccoli apparecchi domestici a basso consumo.
Pila portatile zinco-cloruro
pile che utilizzano come elettrolito una soluzione acquosa di cloruro di zinco.
Pile a bottone
piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all’altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva.
Pile o Accumulatori industriali
le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.
Pile o Accumulatori portatili
le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli.
Primo riciclatore
un riciclatore che, quando le operazioni di riciclaggio hanno luogo presso più di un impianto, inizia il riciclaggio dei moduli e/o degli elementi dei rifiuti di batterie, ad esempio generando massa nera. Nel caso in cui tutte le operazioni di riciclaggio abbiano luogo presso un unico impianto, il riciclatore coincide con il «primo riciclatore». Un gestore di rifiuti che effettua solo la preparazione per il riciclaggio, compresi lo stoccaggio, la manipolazione e lo smantellamento dei pacchi batterie o la separazione di frazioni che non fanno parte del rifiuto di batteria stesso, non può essere il primo riciclatore.
Principio della Responsabilità Estesa del Produttore (in sigla EPR)
principio che sancisce la riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE e dalla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE.
Produttore AEE
la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Produttore Pile e Accumulatori
chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Punto di raccolta per Pile e Accumulatori
contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all’utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.
RAEE equivalenti
i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita.
RAEE nuovi
i RAEE derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato dopo il 31/12/2010.
RAEE professionali
i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.
RAEE provenienti dai nuclei domestici
i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.
RAEE storici
i RAEE derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005; tale data è stata prorogata, da ultimo, al 31/12/2010.
Raggruppamenti RAEE
i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono stati classificati in cinque categorie in base alla tipologia.
Raggruppamento R1
Freddo e clima quali grandi apparecchi dì refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
Raggruppamento R2
Grandi bianchi quali lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, boiler, scaldacqua, scaldabagno, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria.
Raggruppamento R3
TV e monitor quali schermo CRT Monitor, schermo TFT Monitor, terminali e sistemi utenti, apparecchi televisivi CRT, apparecchi televisivi flat screen LCD, apparecchi televisivi flat screen PLASMA.
Raggruppamento R4
Piccoli elettrodomestici quali aspirapolvere, scope meccaniche, altre apparecchiature per la pulizia, macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti, tostapane, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, coltelli elettrici, apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo, bilance, trattamento dati centralizzato, mainframe, minicomputer, stampanti, informatica individuale, personal computer, unità centrale, mouse, tastiera, computer portatili, notebook, agende elettroniche, stampanti, copiatrici, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni, telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali, altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, pannelli fotovoltaici, apparecchi di illuminazione, lampadari, trapani, seghe, macchine per cucire, apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno metallo o altri materiali, strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento dì sostanze liquide o gassose con altro mezzo, attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio, treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo, consolle di videogiochi portatili, videogiochi, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità ad uso domestico, test di fecondazione, rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico, tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto.
Raggruppamento R5
Sorgenti luminose quali tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, lampadine a LED.
Rappresentante autorizzato
I produttori di cui all’art. 4 del d.lgs. 49/2014, devono essere stabiliti in Italia; se stabiliti in altro Paese UE possono iscriversi al Registro mediante un rappresentante autorizzato. Se stabiliti in Paesi terzi non possono operare sul mercato nazionale, assumendo in tal caso il ruolo di produttore, a tutti gli effetti, l’importatore stabilito in Italia (n. 3). L’art. 30, comma 1, d.lgs. 49/2014 prevede in particolare che il produttore estero possa «designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo». Soltanto i produttori che immettono direttamente sul mercato mediante tecniche di vendita a distanza, possono iscriversi al Registro personalmente oppure tramite un rappresentante autorizzato, anche laddove stabiliti in un Paese terzo. Nonostante il dato letterale della norma italiana, così come quello della norma europea, portino a ritenere precluso ai produttori stabiliti in Paesi terzi di iscriversi al Registro tramite un rappresentante autorizzato, gli indirizzi interpretativi della Commissione europea prevedono invece tale possibilità ed anzi in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia, è preclusa l’iscrizione di imprese stabilite in Paesi terzi al Registro se non attraverso un “rappresentante autorizzato”.
Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori
Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Rifiuti di Pile e Accumulatori.
Riciclaggio
il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (in sigla RAEE)
rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono arrivate a fine vita.
Rifiuti di Pile o Accumulatori (in sigla RPA)
rifiuti derivanti da pile o accumulatori che sono arrivati a fine vita.
Sanzione
conseguenza del non rispetto della normativa vigente. Il produttore:
– che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei Raee professionali e i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei Raee e a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
– che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
– che non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di Aee, le informazioni di cui all’articolo 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
– che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova Aee, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all’articolo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
– che immette sul mercato Aee prive del proprio marchio di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
– che immette sul mercato Aee prive del simbolo di cui all’articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
– che, senza avere provveduto all’iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8, immette sul mercato Aee, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
– che, entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
Sistemi collettivi
I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile; hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Devono garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento.
Sistemi individuali
I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull’intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Tasso di raccolta
la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell’articolo 7 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.
Tempo Massimo di Intervento (in sigla TMI)
andamento riguardante la puntualità del servizio (definito dal Centro di Coordinamento RAEE).
Utensili elettrici senza fili
apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio.