Distributori di Pile e Accumulatori
In Italia, gli obblighi e le sanzioni per i Distributori interessati sono contenuti all’interno del Decreto Legislativo 188/2008, che recepisce la Direttiva Europea 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 e che rappresenta la normativa di riferimento per quanto riguarda le Pile e gli Accumulatori (PA) ed i Rifiuti di Pile e Accumulatori (RPA).
Il Decreto pone a carico dei Distributori di Pile e Accumulatori, portatili, industriali e per autoveicoli, la responsabilità di gestirne la raccolta, il trattamento e il riciclo secondo il Principio della “Responsabilità Estesa del Produttore” che sancisce la riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione di questi prodotti.
Obblighi dei Distributori di Pile e Accumulatori
Per quanto riguarda i Distributori di Pile e Accumulatori, la normativa prevede che essi debbano:
- Esporre in evidenza, all’interno del loro esercizio (punto di raccolta), una cartellonistica adeguata che informi il pubblico circa la possibilità di conferire questi prodotti nel punto vendita ed i pericoli ed i danni derivanti dal loro scorretto smaltimento;
- Mettere a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento gratuito da parte dell’utente di questi rifiuti;
- Iscriversi al portale del Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (CDCNPA), registrare tutte le sedi (Punti di Vendita – PdV) ove sono raccolte le pile e gli accumulatori portatili ed inviare al CDCNPA le richieste di ritiro.
Sanzioni
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 188/2008, i Produttori, Importatori, Esportatori ed i Distributori che immettono sul territorio nazionale Pile e Accumulatori senza rispettare gli obblighi di conformità normativa possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie di diverso importo, da un minimo di 30€ fino ad un massimo di 2.000€.
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