Registro EPR Nazionale dei Produttori
Il MASE ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 144 del 15 aprile 2024 recante Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR, relative al Registro nazionale dei Produttori.
Tale Registro, istituito dal TUA (Testo Unico Ambientale), a cui devono iscriversi i soggetti sottoposti al regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), si compone dai seguenti registri di filiera:
- Registro Pneumatici - Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso (già esistente);
- Registro RAEE – Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (già esistente);
- Registro Pile e Accumulatori – Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (già esistente);
- Registro Polietilene – Registro beni e rifiuti di beni in polietilene;
- Oli – Registro oli minerali usati;
- Registri EPR – Registri per regimi di responsabilità estesa del produttore;
- Registri Imballaggi – Registri per imballaggi in plastica, carta, vetro, legno, acciaio, alluminio e bioplastica.
Modalità di iscrizione. L’iscrizione al Registro EPR avviene in via telematica, tramite il portale dedicato delle diverse Camere di commercio, entro 60 giorni dalla comunicazione del Ministero dell’Ambiente dell’apertura delle iscrizioni.
E' inoltre previsto che:
- I Produttori con sede legale fuori dall’Italia, in altro Stato membro dell’Ue, debbano nominare un rappresentante autorizzato in Italia che si iscrive al Registro EPR
- Consorzi e Sistemi autonomi che gestiscono gli obblighi EPR per conto dei produttori devono registrarsi e fornire l’elenco dei produttori associati
- Piattaforme online: chi vende prodotti tramite tecniche di vendita a distanza deve comunicare il proprio numero di registrazione alle piattaforme e pubblicare il numero di iscrizione sul proprio sito
Dati da trasmettere al Registro EPR. I soggetti registrati devono poi inviare al registro EPR informazioni come i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti, i dettagli su come adempiono ai loro obblighi EPR, e i bilanci o rendiconti annuali. Sono tenuti anche a presentare una relazione annuale sulla gestione, includendo gli obiettivi di recupero e riciclo, le modalità di raccolta e trattamento, e i dettagli finanziari come costi, ricavi e contributi ambientali. Infine, sono obbligati a fornire l’ammontare del contributo ambientale per l’anno successivo e i piani di prevenzione e gestione dei rifiuti.
Vigilanza e controllo – Le modalità di vigilanza e controllo degli obblighi derivanti dal regime di EPR sono affidate al cosiddetto Organismo vigilanza consorzi già operante.
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